Art. 24.
(Soci e assemblea dei soci).
1. Sono definiti soci necessari e hanno l'obbligo di concorrere alla formazione del patrimonio:
a) il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) la regione in cui ha sede la fondazione;
c) la provincia in cui ha sede la fondazione;
d) il comune in cui ha sede la fondazione.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi
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di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 250.000 euro per ciascun anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della fondazione ovvero alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in volta.
4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 10.000 euro annui, sono definiti soci sostenitori.
5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono definiti dallo statuto.